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Sez. L, Sentenza n. 4578 del 01/08/1984 (Rv. 436486 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436486-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA.*

Anche al fine della notifica del ricorso per Cassazione, la Competenza degli ufficiali giudiziari è regolata dalle Disposizioni degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e, pertanto, va riconosciuta pure all'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notifica stessa. (Conf 1230/82, mass n 419105).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)