Sez. 1, Sentenza n. 2197 del 14/06/1976 (Rv. 380991 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DICHIARAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - EFFICACIA - LIMITI - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - PREVALENZA DELLA COPIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DICHIARAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - EFFICACIA - LIMITI - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - PREVALENZA DELLA COPIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede della verita e regolarita degli Atti ricevuti per procedere alla notifica e, in particolare, non attestano la corrispondenza della copia rispetto all'originale, essendo l'una e l'altro sottoscritti e affidati dalla stessa parte interessata, o dal suo procuratore, all'organo che deve provvedere alla relativa notifica. Mancando qualsiasi certificazione o attestazione d'ufficio, qualora non sia rimasta accertata nelle forme di legge un'eventuale falsita operata dal destinatario dell'atto, l'obbiettiva e materiale discrepanza tra originale e copia si risolve con la regola generale secondo cui la copia prevale sull'originale, dovendo la parte destinataria dell'atto fare giusto affidamento sul testo scritto che le e stato consegnato e che essa ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si e inteso dichiarare e portare a sua conoscenza. (nella specie, la data dell'udienza di comparizione fissata in un atto di riassunzione dell'appello risultava corretta e cambiata mediante un segno di chiamata apposto accanto alla data originariamente stabilita; tuttavia, mentre il segno di chiamata era stato completato con l'indicazione della nuova data nella copia notificata, esso era rimasto senza seguito nell'originale, nel quale figurava percio la sola data inizialmente stabilita. La convenuta si era costituita tempestivamente rispetto alla data di comparizione corretta e i giudici di appello avevano rigettato l'eccezione di Estinzione sollevata dall'appellante. La suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato i principi espressi dalla massima che precede). (V 1388/70, mass n 347154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)