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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 52 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-09, depositata il 1989-02-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:52
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12995

  • Contravvenzioni di polizia
  • Bestemmia
  • Concordato
  • Modificazioni
  • Ratifica
  • Concetto di religione di stato
  • Nuovo significato
  • Conseguente presunta indeterminatezza della fattispecie penale costitutiva del reato di bestemmia
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Cod.pen., art. 724.
  • Cost., art. 25, comma secondo.
Leggi la massima
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - BESTEMMIA È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 cod.pen., in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost. (per l'asserito contrasto con i principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale, cagionato dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, la norma censurata andrebbe intesa come rivolta alla tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato"), essendo stata identica questione già dichiarata non fondata con sentanza n. 925 del 1988 e non avendo il giudice a quo prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli confutati con tale pronuncia. - V. S. n. 925/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, in relazione alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1987 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Vallese Roberto, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del 24 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724 del codice penale, "a seguito della entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, in quanto lo stesso, inteso come rivolto alla tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato", è in contrasto con i princìpi di legalità e determinatezza della fattispecie penale";
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 925 del 1988, ha già dichiarato non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 724 del codice penale, in quanto "l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione "religione di Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciutole, in conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione, dagli altri giudici a quibus: cioè, il significato di "religione cattolica", in quanto già religione di Stato, qualificazione il cui superamento risulta formalmente sancito con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il ratificare e rendere esecutivo l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense ed il relativo Protocollo addizionale, ha dato operatività nel nostro ordinamento alla dichiarazione contenuta nel punto 1 di quel Protocollo"; e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, in relazione alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di San Donà di Piave con ordinanza del 24 novembre 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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