Sez. L, Ordinanza n. 5957 del 16/03/2026 (Rv. 678757-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Elargizione ex artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 - Misura massima - Presupposti - Vigile del fuoco in servizio di leva obbligatoria - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 non spetta, nella misura massima, a chi abbia riportato un'inidoneità permanente in conseguenza di un incidente accaduto nello svolgimento del servizio di leva obbligatoria presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, essendo costui legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio e non di pubblico impiego, quale è quello la cui cessazione integra il presupposto per la corresponsione della suddetta misura.
Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 1, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 5, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 5, Legge 29/11/2007 num. 222 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)