Sez. 3, Sentenza n. 38682 del 08/07/2004 Ud. (dep. 01/10/2004) Rv. 230045 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - IN GENERE | Lettura atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Requisiti - Onere della prova - Spetta alla parte che la richiede.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - IN GENERE
Ai fini di cui all'art.512 cod. proc. pen., l'onere di provare sia il carattere imprevedibile che quello oggettivo dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale incombe sulla parte che richiede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste alla polizia giudiziaria, al P.M., ai difensori delle parti private e al giudice nella udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)