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Sez. 2, Sentenza n. 1398 del 20/03/1989 (Rv. 462228 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DELLA CAUSA PETITORIA - CONDIZIONI - OGGETTIVE - SOGGETTIVE.*
Stato
decisa il 1989-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462228-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DELLA CAUSA PETITORIA - CONDIZIONI - OGGETTIVE - SOGGETTIVE.*

La domanda possessoria resta sottratta alla Competenza per materia del pretore e devoluta al giudice della causa petitoria, a norma dell'art. 704, comma primo, cod. proc. civ., solo quando, oltre agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie derogatoria (anteriorità della proposizione dell'Azione petitoria rispetto a quella possessoria; posteriorità dell'accadimento dei fatti prospettati come lesivi del possesso rispetto all'instaurazione del giudizio petitorio; connessione oggettiva tra i due procedimenti), concorra il requisito dell'identità soggettiva delle parti, per la sussistenza del quale, se è irrilevante che nel giudizio petitorio siano presenti anche altre parti, è però necessario che tutte le parti del giudizio possessorio siano anche parti in quello petitorio. (Conf 4705/85, mass n 442145; (Conf 7427/83, mass n 432031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)