Sez. U, Sentenza n. 2430 del 06/04/1983 (Rv. 427294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECADENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - RAPPORTO DI NATURA PRIVATISTICA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECADENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - RAPPORTO DI NATURA PRIVATISTICA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZE.*
La prescrizione del diritto del lavoratore alla retribuzione decorre anche durante il rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, con le precisazioni di cui alle successive sentenze della medesima Corte n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972, qualora il rapporto stesso, di natura privatistica, presenti adeguate garanzie di stabilità, con idonei rimedi giurisdizionali contro l'illegittimo recesso del datore di lavoro, ed in ogni caso quando si tratti di rapporto di pubblico impiego, perché questo, pur se a carattere temporaneo, offre comunque le suddette garanzie contro l'eventualità di un'arbitraria risoluzione anticipata. (V 6300/81, mass n 417106).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)