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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12281 del 18/05/2018 (Rv. 648372 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione originaria - Spese per incrementi patrimoniali - Criteri di imputazione temporale del reddito accertato - Modifiche di cui alla l. n. 413 del 1991 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648372-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento sintetico, l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alla l. n. 413 del 1991, non conteneva alcuna previsione in ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato tenuto conto delle spese effettuate per incrementi patrimoniali, con conseguente legittimità, salva prova contraria da parte del contribuente, di un recupero a tassazione correlato a "fatti" verificatisi in precedenti periodi di imposta, senza limitazioni temporali, non potendosi, peraltro, attribuire alla detta l. n. 413 del 1991, nella parte in cui ha introdotto il criterio della "spalmatura" su più annualità, in quote costanti, del recupero del maggior reddito accertato, efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)