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Sez. 5, Sentenza n. 35618 del 20/12/2023 (Rv. 669935 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Operazioni bancarie - Valore probatorio - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo soggettivo ed oggettivo - Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente.
Stato
decisa il 2023-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669935-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)