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Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 07/12/1962 (Rv. 254859 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNI - PROPONIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1962-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254859-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNI - PROPONIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA - NECESSITA.*

Gli enti pubblici devono essere autorizzati, nelle forme di legge, a stare in giudizio, attivamente e passivamente, e tale autorizzazione e necessaria sia per il primo che per gli ulteriori gradi del giudizio e quindi anche per il ricorso per Cassazione. In particolare, i comuni per promuovere un giudizio o per resistervi, hanno bisogno di una deliberazione del consiglio approvata dalla giunta provinciale amministrativa, ai sensi degli artt 97, 101 tu 3 marzo 1934 e 149 legge 9 giugno 1947 n 530. (applicazione al fine di dichiarare inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal sindaco di comune senza l'autorizzazione del consiglio comunale e, quindi, senza approvazione della delibera di autorizzazione da parte dell'autorita tutoria, pur essendo stata prodotta, dal comune ricorrente, autorizzazione riferentesi al giudizio di primo grado espressamente limitata a detto grado di giudizio). (V 3220/58, 527/56, 1023/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 97 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)