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Sez. 3, Sentenza n. 1660 del 13/05/1969 (Rv. 340607 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - ECCEPIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340607-01

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - ECCEPIBILITA PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La prescrizione non solo non e rilevabile d'ufficio, ma non puo neppure essere eccepita per la prima volta in Cassazione, per la imprescindibile necessita di accertamenti di fatto preclusi, in Sede di legittimita. (Conf. 1774-68, massima n.333679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)