Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 163 del 1973
Massime (1)
Massima n. 6896
- Corte costituzionale
- Decisioni
- Efficacia
- Potere dell'organo di correggere di ufficio errori ed omissioni delle sue pronuncie. (norme integrative, art. 21). imposte e tasse
- Imposta generale sull'entrata
- Legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, secondo periodo del secondo comma
- Opposizione contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione
- Obbligo di osservanza del principio del solve et repete
- Illegittimità già dichiarata
- Errore della precedente sentenza nell'indicazione dei limiti della illegittimità
- Ordinanza di correzione. (norme integrative, art. 21).
Leggi la massima
L'efficacia "erga omnes" delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, postula la necessità che sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori delle sue pronunce. Pertanto, nell'esercizio delle relative attribuzioni, il dispositivo della sent. n. 79 del 1961, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'intero secondo periodo del secondo comma, dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, va corretto con l'aggiunta delle seguenti parole "limitatamente alla parte in cui impone il previo pagamento dell'imposta e della sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le finanze", giacché risulta dalla motivazione che oggetto del giudizio di costituzionalità era stato solo il principio del "solve et repete" e non l'intero contenuto del periodo stesso.
Norme impugnate
- art. 52 legge 19 giugno 1940, n. 762
Parametri
- art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16 marzo 1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
sulla richiesta, avanzata dal tribunale di Napoli con ordinanza emessa il 28 maggio 1973 nel procedimento civile vertente tra Rezza Pietro ed il Ministero delle finanze, di correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 79 del 22 dicembre 1961.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto del Ministro per le finanze, relativo ad imposizione di penalità amministrativa per violazione di norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, pendente davanti al tribunale di Napoli, avendo l'Avvocatura dello Stato eccepita la tardività della opposizione perché proposta dopo scaduto il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo, della legge citata, l'opponente replicava affermando che tale norma era stata dichiarata incostituzionale con sentenza di questa Corte 22 dicembre 1961, n. 79;
che il tribunale adito, con ordinanza 28 maggio 1973, rilevato "che in effetti il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 sopra richiamato, comprendente anche la fissazione del termine per proporre opposizione" era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte;
che sorgeva il dubbio di un errore materiale circa la estensione della illegittimità al termine per la opposizione, dato che il giudizio di costituzionalità aveva avuto per oggetto soltanto il principio del solve et repete, all'osservanza del quale, in forza del secondo periodo del secondo comma del più volte richiamato art. 52, era subordinata l'ammissibilità dell'opposizione;
che, di fronte al dispositivo della sentenza di questa Corte, il tribunale non si riteneva legittimato ad interpretarla nel senso suddetto;
che, invece, riteneva di poter segnalare la questione a questa Corte, perché ove ritenesse che ne ricorressero gli estremi, provvedesse di ufficio alla correzione dell'eventuale errore materiale ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative approvate il 16 marzo 1956;
che, tanto rilevato, il tribunale, sospeso il giudizio davanti ad esso pendente, disponeva la trasmissione dell'ordinanza a questa Corte, perché, se del caso, provvedesse nei sensi di cui sopra;
che, pervenuta tale ordinanza a questa Corte, previa comunicazione alle parti costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiesta del tribunale di Napoli;
che nessuno si è costituito nel giudizio.
punto 2
Considerato che, in via pregiudiziale, l'efficacia erga omnes delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte postula la necessità che sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori di quelle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza; che, in conseguenza, il tribunale di Napoli esattamente ha ritenuto di poter segnalare a questa Corte, al fine di stimolarne l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 21 delle Norme integrative, il dubbio circa l'errore materiale, a suo avviso, contenuto nella sentenza n. 79 del 1961;
che, passando al merito, si deve riconoscere che effettivamente il denunziato errore sussiste;
che, infatti, come espressamente è scritto nella parte motiva della sentenza, oggetto del giudizio di costituzionalità, con essa definito, era esclusivamente la legittimità del principio del solve et repete;
che, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero secondo periodo - ossia anche della parte in cui viene stabilito il termine per proporre opposizione - del comma secondo dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 non può che essere frutto di errore materiale;
che in tali sensi va, quindi, corretto il dispositivo di detta sentenza;
che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 delle Norme integrative, alla presente ordinanza si applicano le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che il dispositivo della sentenza 22 dicembre 1961, n. 79, venga corretto come segue: laddove è scritto: "del secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762", si aggiungano le seguenti parole: "limitatamente alla parte in cui impone il previo pagamento della imposta e della sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le finanze".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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