Sez. T, Ordinanza n. 18373 del 07/06/2026 (Rv. 679070-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze immobiliari - Vendita con riserva di proprietà - Tassabilità - Dies a quo del quinquennio - Effetto traslativo - Differimento legale - Rilevanza fiscale. VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di plusvalenze immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, nell'ipotesi di acquisto di un immobile mediante contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'effetto traslativo della proprietà si produce con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, con la conseguenza che da tale momento, e non dalla stipula del contratto, decorre il termine quinquennale rilevante ai fini della tassabilità della plusvalenza derivante dalla successiva cessione.
Cod. Civ. art. 1523, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)