Sez. 1, Sentenza n. 21890 del 27/10/2015 (Rv. 637323 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto di negoziazione titoli collegato ad un contratto di custodia ed amministrazione degli stessi - Persistenza degli obblighi informativi dell'intermediario dopo l'avvenuta negoziazione - Limiti.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull'intermediario ex art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 ed art. 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1988, riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, sicché, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all'intermediario l'obbligo di «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati», il cui oggetto, peraltro, non concerne genericamente l'andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i "warrant" per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipendono unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza, da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l'esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l'obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)