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Sez. 1, Sentenza n. 8573 del 09/07/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166132 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDANNA INTERMEDIA - AMMISSIBILITÀ DELLA REITERAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166132-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDANNA INTERMEDIA - AMMISSIBILITÀ DELLA REITERAZIONE - CONDIZIONI.*

Fermo il divieto di reiterare il beneficio per più di due volte, è consentita la concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già in precedenza usufruito anche se tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale viene richiesto il beneficio si sia inserita un'altra condanna, purché si tratti di condanna a pena pecuniaria per delitto od a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, sempre che la pena per la condanna intermedia non sia stata pure sospesa e che il cumulo di tutte le pene, comprese quelle della condanna intermedia, non superi i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. (Conf. Cass., sez. Un., 28 gennaio 1984, neri).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)