Sez. U, Sentenza n. 1285 del 09/04/1975 (Rv. 374782 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - EFFICACIA - INOSSERVANZA DEI LIMITI DELL'INCARICO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - EFFICACIA - INOSSERVANZA DEI LIMITI DELL'INCARICO - IRRILEVANZA.*
Una volta che l'accertamento tecnico preventivo sia stato dichiarato ammissibile in causa, o comunque inserito nella stessa senza contestazione, esso ha la medesima efficacia di ogni altro accertamento assunto nel corso del processo nelle forme ordinarie, ed il giudice puo trarre argomento di convincimento anche dalla parte della consulenza preventiva che abbia sconfinato dal mandato conferito al consulente. (V 1531/70, mass n 347382).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)