Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
Testo in vigore al
Art. 28 Pari opportunita'
1. I comitati per le pari opportunita', di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni.
3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunita', sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) proseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.
Art. 29 Direttive CEE
1. Rientra nelle competenze del comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Capo VI. Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art. 30 Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticita' devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 31 Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, il cui art. 27 viene integrato con i seguenti commi:
"2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel 'Bollettino Ufficiale' della Regione, per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita' individuati fra le parti negli accordi predetti.
7. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di
valutazione."
Art. 32 Procedure di prevenzione e componimentodei conflitti di lavoro
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, puo' essere formulata richiesta scritta di esame della questione controversa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per l'esame anzidetto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.
4. Le delegazioni di cui al comma 3 devono riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.
5. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.
6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Capo VII. Ordinamento professionale
Art. 33 Ordinamento professionale
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli enti, le aree di attivita' di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, sono articolate in conformita' a quelle indicate nell'allegato 1 del presente regolamento. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attivita' proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti del personale nella qualifica funzionale posseduta.
2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscano i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.
3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attivita' previste dal presente regolamento possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneita' delle attivita' proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita' fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale, salvo che la figura professionale escluda intercambiabilita' per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
4. Gli enti con popolazione inferiore ai tremila abitanti e i loro consorzi possono prescindere dall'articolazione in aree del proprio ordinamento professionale.
5. La trasformazione dei posti apicali unici di organico nei comuni fino a tremila abitanti ai sensi dell'art. 26, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, puo' avvenire nelle aree tecnica, amministrativa, contabile.
6. Gli enti di tipo 4 di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, devono prevedere nel proprio ordinamento almeno le seguenti aree:
1) area amministrativa;
2) area contabile;
3) area tecnica.
Art. 34 Figure professionali
1. Le figure professionali elencate nella tabella 2 allegata al presente regolamento sono ascritte alla qualifica funzionale indicata
nella tabella stessa a decorrere dal 1 ottobre 1990.
2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella 3, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali.
Art. 35 Livello economico differenziato
1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalita' per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non puo' superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al comma 1 e' determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo
lordo pari al 40%
della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 e' di L. 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato e' attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unita' superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente: 1a qualifica funzionale: 25%;
2a qualifica funzionale: 25%;
3a qualifica funzionale: 45%;
4a qualifica funzionale: 60%;
5a qualifica funzionale: 30%;
6a qualifica funzionale: 60%;
7a qualifica funzionale: 20%.
5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non puo' essere attribuito al personale di cui all'art. 45, commi 2, 3 e 4, nonche' al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.
Art. 36 Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato
1. I livelli economici differenziati di professionalita' sono attribuiti mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianita' di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianita' di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1 ottobre 1990. Il livello economico e' attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorche' la selezione sia terminata successivamente.
4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 35.
5. Negli enti indicati nell'art. 2, commi 1 enti di tipo IV e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il livello economico differenziato di cui all'art. 35, comma 1, e' attribuito, uno per area, al personale della settima qualifica funzionale in posizione apicale, in aggiunta alla percentuale di cui all'art. 35, comma 4.
Capo VIII. Dirigenza
Art. 37 Orario di servizio dei dirigenti
1. L'orario di servizio del personale dirigente non puo' essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente e' a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.
Art. 38 Indennita' di funzione
1. Ai dirigenti e' corrisposta un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennita' di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268,sono assorbite dall'indennita' di funzione prevista dal comma 1.
3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff e' corrisposta un'indennita' pari al coefficiente 0,1.
4. Le singole amministrazioni, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennita' da attribuire alle diverse funzioni, garantendo obiettivita' e trasparenza nei comportamenti attuativi e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) coordinamento delle attivita' di direzione;
b) direzione di struttura;
c) direzione di progetto;
d) attivita' di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi istituzionali;
e) carico di lavoro relativo all'incarico conferito.
5. Il personale dirigenziale e' escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
6. La nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1 ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennita' di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 34, comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, nonche' gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresi' a percepire i compensi correlati alla produttivita' sino al 30 giugno 1990.
Art. 39 Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti, ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attivita' svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.
2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Art. 40 Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi
1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, e' affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine gli enti adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificita' dei singoli ordinamenti.
2. Per assicurare la uniformita' degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attivita' dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonche' i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalita'.
Capo IX. Personale della scuola
Art. 41 Personale insegnante delle scuole materne
1. L'orario dell'attivita' didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) e' di trenta ore settimanali e, nel rispetto del predetto limite, e' articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura delle scuole.
2. L'orario di apertura delle scuole ed il calendario sono fissati in sede di contrattazione decentrata, tenuto conto della normativa ministeriale. Il calendario non puo' comunque superare le quarantadue settimane annue.
3. Il calendario, sulla base della normativa ministeriale, deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale e' a disposizione dell'ente per attivita' connesse alla qualifica funzionale rivestita.
4. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare, sulla base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.
5. Sono disciplinati con apposito regolamento, sulla base della contrattazione decentrata, i seguenti punti: il numero dei bambini per ciascuna sezione, che non deve essere superiore a venticinque; in presenza di bambini portatori di handicap il rapporto e' ridotto in relazione al numero ed alla gravita' dei casi prevedendo, in aggiunta o in alternativa, l'insegnante di appoggio.
6. Il numero degli insegnanti titolari deve essere di due per sezione, salvaguardando la compresenza e prevedendo la loro sostituzione in caso di vacanze di organico, assenze per motivi di salute, maternita' o altre cause accertate.
7. La sostituzione dovra' essere assicurata tramite l'istituto della supplenza con le modalita' e le norme previste per la scuola statale, da recepire con apposito regolamento a seguito di contrattazione decentrata.
Art. 42 Personale educativo asili nido
1. Il rapporto diretto educatore-bambino e' di trenta ore settimanali.
2. Nel rispetto del limite predetto, l'orario deve essere articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura degli asili nido.
3. L'orario di apertura degli asili nido ed il calendario sono fissati in sede di contrattazione decentrata. Il calendario non puo' comunque superare le quarantadue settimane annue.
4. Il calendario deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura degli asili il personale e' a disposizione dell'ente per attivita' connesse alla qualifica funzionale rivestita.
5. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare, sulla base di accordi decentrati, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale ed all'aggiornamento professionale.
6. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore ad uno a sei in relazione alla frequenza massima, nel quadro della normativa regionale vigente e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio, garantendo le sostituzioni del personale educativo per assenze a qualsiasi titolo, anche brevi.
7. In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto e' ridotto in relazione al numero ed alla gravita' dei casi prevedendo, in aggiunta o in alternativa, il personale di appoggio.
8. L'orario di apertura del servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale e' definito con apposito regolamento da emanare a seguito di contrattazione decentrata, tenuto conto delle esigenze degli utenti.
9. Per la realizzazione di interventi connessi alla programmazione ed all'azione educativa, gli enti, previa contrattazione decentrata, individuano apposite figure tecniche di supporto anche al livello psico-pedagogico.
Capo X. Trattamento economico
Art. 43 Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e per le qualifiche dirigenziali delle integrazioni tabellari e delle indennita' di cui rispettivamente all'art. 33, comma 3, ed all'art. 34, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono cosi' stabiliti, a regime:
Qualifica I .................. L. 6.081.000
Qualifica II.................. L. 7.041.000
Qualifica III ................ L. 8.181.000
Qualifica IV ................. L. 9.181.000
Qualifica V .................. L. 10.521.000
Qualifica VI ................. L. 11.631.000
Qualifica VII ................ L. 13.631.000
Qualifica VIII ............... L. 18.071.000
Qualifica I dirigenziale ..... L. 25.211.000
Qualifica II dirigenziale .... L. 33.593.000
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con
decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I .................. L. 152.000
Qualifica II ................. L. 190.000
Qualifica III ................ L. 265.000
Qualifica IV ................. L. 310.000
Qualifica V .................. L. 355.000
Qualifica VI ................. L. 386.000
Qualifica VII ................ L. 487.000
Qualifica VIII ............... L. 592.000
Qualifica I dirigenziale ..... L. 609.000
Qualifica II dirigenziale .... L. 820.000
4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I .................. L. 715.000
Qualifica II ................. L. 894.000
Qualifica III ................ L. 1.240.000
Qualifica IV ................. L. 1.459.000
Qualifica V .................. L. 1.668.000
Qualifica VI ................. L. 1.815.000
Qualifica VII ................ L. 2.290.000
Qualifica VIII ............... L. 2.789.000
Qualifica I dirigenziale ..... L. 2.867.000
Qualifica II dirigenziale .... L. 3.863.000
5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I .................. L. 1.200.000
Qualifica II ................. L. 1.500.000
Qualifica III ................ L. 2.100.000
Qualifica IV ................. L. 2.450.000
Qualifica V .................. L. 2.800.000
Qualifica VI ................. L. 3.050.000
Qualifica VII ................ L. 3.850.000
Qualifica VIII ............... L. 4.990.000
Qualifica I dirigenziale ..... L. 5.130.000
Qualifica II dirigenziale .... L. 6.912.000
Art. 44 Retribuzione individuale di anzianita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I .................. L. 198.000
Qualifica II ................. L. 216.000
Qualifica III ................ L. 234.000
Qualifica IV ................. L. 267.000
Qualifica V .................. L. 312.000
Qualifica VI ................. L. 330.000
Qualifica VII ................ L. 384.000
Qualifica VIII ............... L. 518.000
Qualifica I dirigenziale ..... L. 672.000
Qualifica II dirigenziale .... L. 840.000
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Art. 45 Trattamento economico accessorio
1. L'indennita' di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e' incrementata di lire 500.000 annue a decorrere dal 1 ottobre 1990 e compete al personale di tutti gli enti del comparto. La predetta indennita' e' corrisposta, con le modalita' di cui al citato art. 34, in via alternativa per la direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff.
2. Al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete, a decorrere dal 1 ottobre 1990, un'integrazione tabellare pari a lire 900.000 annue lorde.
3. Al personale educativo degli asili nido compete un'indennita' aggiuntiva di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1 ottobre 1990.
4. Al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico-pratici) ed ai docenti delle scuole secondarie degli enti di cui all'articolo 1 compete una indennita' aggiuntiva di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1 ottobre 1990.
5. Al personale docente dei centri di formazione professionale degli enti di cui all'art. 1, che svolga attivita' di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore ad 800 per anno formativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, compete una indennita' di lire 850.000 lorde annue a decorrere dal 1 ottobre 1990.
6. Al personale insegnante delle scuole materne compete, altresi', una indennita' di tempo potenziato, non utile ai fini previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attivita' didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura di lire 200.000 lorde mensili e per dieci mesi di anno scolastico, a decorrere dal 1 ottobre 1990.
7. Le indennita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 competono al personale che svolge esclusivamente e permanentemente attivita' educativa e di insegnamento.
8. Per tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, le indennita' di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, sono incrementate di lire 400.000 annue lorde
ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1 ottobre 1990.
Art. 46 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 43, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Art. 47 Indennita' di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dall'ente interessato; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3 non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5, salvo che per le IPAB le quali provvedono con oneri a carico dei propri bilanci.
Capo XI. Disposizioni particolari e finali
Art. 48 Assenze obbligatorie
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.