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Sez. L - , Sentenza n. 23529 del 18/11/2016 (Rv. 642081 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale ex art. 3 della l. n. 335 del 1995 - Domanda amministrativa - Allegazione della certificazione degli uffici finanziari - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642081-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

La domanda amministrativa volta a conseguire l'assegno sociale ex art. 3 della l. n. 335 del 1995, erogato in via provvisoria salvo successivo conguaglio, a differenza di quanto previsto dall'art. 26, comma 11, della l. n. 153 del 1969 in tema di pensione sociale, non dev'essere corredata dalla certificazione degli uffici finanziari attestante le condizioni di indigenza dell'assistito, sicché anche la successiva domanda giudiziale non può essere ritenuta improponibile per la suddetta omessa allegazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)