Sez. 3, Sentenza n. 41079 del 20/09/2011 Cc. (dep. 11/11/2011) Rv. 251290 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Dissequestro e restituzione dell'immobile all'indagato - Prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori - Reato - Configurabilità - Entità dei lavori eseguiti - Rilevanza - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)