Sez. 3 - , Ordinanza n. 24954 del 06/11/2020 (Rv. 659773 - 01)
CONTRATTI AGRARI - "AD MELIORANDUM" - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - COMUNICAZIONI | Modalità legale ex art. 25 l. n. 203 del 1982 - Volontà unilaterale di trasformazione del rapporto - Inderogabilità - Accordo orale delle parti - Validità.
CONTRATTI AGRARI - "AD MELIORANDUM" - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - COMUNICAZIONI
Le formalità e i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25 della l. n. 203 del 1982, stabiliti per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale; invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall'art. 1325, n. 4, c.c., e, pertanto, anche il negozio verbale è valido.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)