Sez. L, Sentenza n. 15861 del 23/10/2003 (Rv. 567612 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Notifica in cancelleria per mancata elezione di domicilio da parte dell'intimante nel luogo del giudizio di esecuzione - Al difensore e non alla parte personalmente.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La notifica dell'opposizione a precetto da eseguirsi in cancelleria, a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., in caso di mancata elezione di domicilio da parte dell'intimante nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, deve essere fatta al difensore e non alla parte personalmente, stante il carattere generale della regola dettata dall'art. 170 cod. proc. civ., secondo cui dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e le comunicazioni si fanno al difensore costituito, e senza che il riferimento dell'art. 480 cit. alla "parte istante", quale destinataria dell'atto di opposizione, possa costituire una deroga a tale principio con riguardo alla notifica del medesimo atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)