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Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

Testo in vigore al

Art. 19

Procedure di armonizzazione

1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad attuare l'articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prendere adeguate misure tecniche di attuazione.

Art. 20

Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l'autorità nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.

3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Art. 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia è conforme alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Art. 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo "il comitato per le comunicazioni").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 23

Scambio di informazioni

1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Art. 24

Pubblicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

Art. 25

Procedure di revisione

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 26

Abrogazione Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

— decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza21,

— direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate22,

— decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità23,

— direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale24.

Art. 27

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all'articolo 16 della presente direttiva.

Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati "operatori notificati" ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui all'articolo 15. Successivamente cessano di essere considerati "operatori notificati" ai fini del suddetto regolamento.

Art. 28

Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica.

Art. 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente J. C. Aparicio (3) Parere del Parlamento europeo del 1o marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002. (5) Cfr. pag. 21 della Gazzetta ufficiale. (6) Cfr. pag. 7 della Gazzetta ufficiale. (7) Cfr. pag. 51 della Gazzetta ufficiale. (13) Cfr. pag. 1 della Gazzetta ufficiale.