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Sez. L, Sentenza n. 6512 del 09/12/1981 (Rv. 417364 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - REQUISITI - ESECUZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER ALMENO 151 GIORNATE NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE - GIORNATE LAVORATIVE SVOLTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417364-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - REQUISITI - ESECUZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER ALMENO 151 GIORNATE NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE - GIORNATE LAVORATIVE SVOLTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - IRRILEVANZA.*

L'art. 25 della legge 8 agosto 1972 n. 457 - che regola il trattamento speciale di disoccupazione dovuto ai lavoratori del settore agricolo che, in esecuzione di contratti a tempo determinato, abbiano prestato la loro opera, nel corso dell'anno solare, per almeno 151 giornate - trova applicazione soltanto nel caso in cui tale numero di giornate lavorative sia raggiunto esclusivamente per effetto dell'esecuzione suddetta, senza che sia consentito sommare a queste ultime altre giornate lavorative svolte con contratti a tempo indeterminato.*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)