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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 516 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-15, depositata il 1989-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:516
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14224

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati urbanistici
  • Opere abusive
  • Demolizione prima della condanna
  • Estinzione dei reati contravvenzionali
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47, e 8-quater, d.l. 23 aprile 1985 n. 146, conv. in legge 21 giugno 1985 n. 298, nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, così come prospettata, in quanto l'ordinanza di rimessione appare viziata da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo, tale da rendere la questione virtualmente inesistente. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme impugnate

  • d.l. 23 aprile 1985, n. 146
  • art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47
  • art. 8-quater legge 21 giugno 1985, n. 298

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), dichiarandola non manifestamente infondata nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna: e ciò con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
Considerato in diritto che, null'altro essendo riferito nell'ordinanza, non è possibile rendersi conto in che mai consista la questione, e tanto meno perché il giudice a quo consideri viziati da illegittimità costituzionale gli articoli impugnati, dato che non si conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende confrontare con quegli articoli, riferendosi all'art. 3 della Costituzione; che conseguentemente non è nemmeno possibile comprendere perché il giudice ritenga rilevante una questione virtualmente inesistente nell'ordinanza, in guisa che tutto il provvedimento appare viziato da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo; che, pertanto, la questione, così come prospettata, dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile; che, tuttavia, il giudice rimettente dev'essere avvertito che, se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla sentenza n. 167 del 1989 di questa Corte, essa è già stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione (interpetrativa di rigetto);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze