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Sez. T, Ordinanza n. 34589 del 29/12/2025 (Rv. 677340-01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Compromesso di vendita immobiliare - Versamento di caparra - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677340-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la

caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.

Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)