Sez. 1, Sentenza n. 7598 del 10/07/1993 (Rv. 483093 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto di ammissione - In genere | Somma necessaria per l'intera procedura - Termine fissato dal Tribunale per il deposito - Natura - Deposito tardivo - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto di ammissione - In genere
In tema di concordato preventivo, il termine non superiore a otto giorni fissato dal Tribunale per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura (art. 163 n. 4 Legge fall.) ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo, ormai inefficace, comporta la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 n. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)