Sez. L, Sentenza n. 4299 del 24/03/2001 (Rv. 545144 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Contributo addizionale - Esonero - Condizioni - Onere probatorio relativo - Incidenza sull'imprenditore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ai sensi dell'art. 12 n. 2 della legge n. 164 del 1975, in materia di esonero dal contributo addizionale delle imprese che si avvalgono di interventi di integrazione salariale, per "eventi oggettivamente non evitabili" deve intendersi un accadimento diverso - perché implicante un "quid pluris" - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art.1, n.1, lett. a), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'I.N.P.S. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la forza maggiore per la società titolare di un appalto di pulizie nell'incendio dello stabilimento della società appaltante).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)