Sez. 2, Ordinanza n. 1950 del 29/01/2026 (Rv. 676810-01)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE) | Donazione obnuziale - Requisiti - Espressa menzione della causa nell'atto pubblico - Necessità - Fondamento.
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE)
La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia "compiuta in riguardo di un futuro determinato matrimonio" e tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, giacché il legislatore ha inteso tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo distingue dalle altre donazioni.
Cod. Civ. art. 785, Cod. Civ. art. 801, Cod. Civ. art. 803 CORTE COST., Cod. Civ. art. 805
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)