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Sez. 6, Sentenza n. 47456 del 15/11/2004 Cc. (dep. 07/12/2004) Rv. 230759 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Provvedimento assoggettato ad impugnazione non dichiarata inammissibile - Incompetenza funzionale a disporre la correzione del giudice che abbia deliberato il provvedimento - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230759-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)