Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3200 del 04/02/2019 (Rv. 653127 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Effetti - Credito del concedente per i canoni scaduti alla data del fallimento - Ammissione al passivo - Sussistenza - Canoni non ancora scaduti - Insinuazione al passivo per la sola differenza positiva tra canoni non scaduti e valore di allocazione del bene sul mercato - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di "leasing", in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, il concedente, per i canoni scaduti alla data della sentenza dichiarativa, può insinuarsi al passivo, essendo il credito sorto anteriormente al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale di insinuarsi al passivo in via tardiva per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla vendita, dovendosi ritenere che l'espressione "credito residuo in linea capitale" utilizzata dall'art.72 quater l. fall. non possa che riferirsi ai crediti ancora a scadere.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)