Sez. L, Sentenza n. 14129 del 15/12/1999 (Rv. 532259 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Libera Università Internazionale Studi Sociali (LUISS) - Ente di diritto privato - Docente universitario - Rapporto di lavoro con un'università statale e con la LUISS - Obbligo della LUISS di versare all'INPS i relativi contributi previdenziali - Sussistenza.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
La Libera Università Internazionale Studi Sociali (LUISS) - nella quale si è trasformata (a seguito del d.P.R. 31 ottobre 1981 n.1131) l'Università internazionale degli studi sociali PRO DEO (istituita con d.P.R. 5 maggio 1966 n.436) - ha natura (quale libera università appartenente alla categoria di cui al n.2 dell'art. 1 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933 n.1592) di persona giuridica di diritto privato sicché, sulla retribuzione corrisposta al docente universitario pubblico che abbia contestualmente un rapporto di lavoro sia con un'università statale che con la suddetta LUISS, quest'ultima è tenuta a versare all'INPS i relativi contributi previdenziali, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 38 d.P.R. n.1827 del 1935 per i dipendenti pubblici ai quali sia già assicurato un trattamento di quiescenza e previdenza in ragione del rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 1, DPR 05/05/1966 num. 436, DPR 31/10/1981 num. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)