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Sez. 1, Sentenza n. 820 del 05/03/1975 (Rv. 374193 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO - ACQUISTO DA PARTE DELL'OCCUPANTE DELLA SOLA DETENZIONE DEL BENE - INTERVERSIONE DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - CONDIZIONI - MERO PROLUNGARSI DELLA DETENZIONE O MERA TRASFORMAZIONE DELLA COSA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374193-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO - ACQUISTO DA PARTE DELL'OCCUPANTE DELLA SOLA DETENZIONE DEL BENE - INTERVERSIONE DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - CONDIZIONI - MERO PROLUNGARSI DELLA DETENZIONE O MERA TRASFORMAZIONE DELLA COSA - INSUFFICIENZA.*

Il provvedimento d'occupazione d'urgenza, anche nei casi in cui esso viene adottato ai fini della costruzione di una stabile opera di pubblico interesse, e quindi in vista di una definitiva ablazione del bene, trasmette all'occupante la semplice detenzione del bene e non anche il possesso di esso, che rimane a colui che subisce l'occupazione. Una volta poi che l'occupante ha cominciato ad avere la detenzione, questa e suscettibile di mutarsi in possesso (ai fini dell'acquisto per usucapione) soltanto se si verifica uno dei fatti nuovi previsti dall'art 1141 cod civ, cioe soltanto nel caso in cui il titolo venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore. Altri fatti - come il prolungarsi della detenzione, o l'attivita materiale di trasformazione della cosa (ad esempio, la costruzione di una strada ferrata su terreno occupato per la costruzione di un tronco ferroviario) - diversi da quelli tassativamente indicati nel citato articolo, non possono valere, anche se rivelino un animus rem sibi habendi, ad operare l'interversio possessionis, cioe il mutamento dell'iniziale detenzione in possesso animo domini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)