Sez. 3 - , Sentenza n. 40745 del 20/12/2021 (Rv. 663439 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Domanda proposta contro il debitore già fallito - Improcedibilità - Erronea dichiarazione di interruzione del giudizio con ordine di riassunzione nei confronti del fallimento - Soggetto legittimato a dolersi della decisione - Curatore fallimentare - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
La domanda proposta dal creditore contro il debitore già fallito (nella specie, un'azione revocatoria) è improcedibile e, qualora il giudice adito abbia erroneamente dichiarato l'interruzione del giudizio, disponendone la riassunzione nei confronti del fallimento, solo il curatore di quest'ultimo è legittimato a dolersi della situazione.
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)