Sez. 2 - , Sentenza n. 2620 del 04/02/2021 (Rv. 660312 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Doveri degli amministratori inerenti alla prestazione dei servizi di investimento - Fondamento – Presenza di organi delegati – Esclusione di responsabilità in favore degli amministratori privi di delega di poteri - Insussistenza.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)