Sez. 3, Sentenza n. 6780 del 18/11/1986 (Rv. 448901 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - LIMITE DEL MASSIMALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - LIMITE DEL MASSIMALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del danneggiante, quest'ultimo, qualora - decorso il sessantesimo giorno dalla ricezione dell'intimazione fattagli ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ovvero della successiva integrazione dell'intimazione stessa, le quali entrambe valgono a costituire in mora l'assicuratore - non abbia eseguito od offerto la prestazione che secondo diligenza del buon padre di famiglia era da reputarsi dovuta, non è rilevato dalla mora debendi per il sol fatto di aver contestato, in Sede giudiziaria, la domanda di risarcimento, sempre che poi questa venga successivamente accolta in giudizio. In tal caso l'assicuratore assume verso il soggetto danneggiato un'accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria, non soggetta alle limitazioni del massimale assicurato e disciplinata dall'art. 1224 cod. civ., in base alla quale egli è tenuto a corrispondere interessi moratori ed a riparare l'eventuale maggior danno che può consistere nella svalutazione monetaria dell'importo originariamente dovuto, a nulla rilevando in senso contrario né l'eventuale eccessività della pretesa del danneggiato, che non esclude l'Obbligo dell'assicuratore di offrire la debita prestazione, né la possibile iniziale carenza di un suo riscontro probatorio. (Conf 4952/85, mass n 442327; (Conf 5632/84, mass n 437305; (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)