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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14006 del 31/05/2018 (Rv. 649169 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Istanza di protezione sussidiaria - Art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Minaccia grave ed individuale alla vita dello straniero - Necessità – Dimostrazione del rischio soggettivo per il richiedente – Alternativa - Interpretazione comunitariamente orientata - Sufficienza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649169-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)