Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 14/11/1966 (Rv. 325264 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO DI DISTRAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - IMPUGNABILITA AD OPERA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE IN GENERE - PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO DI DISTRAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - IMPUGNABILITA AD OPERA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
La parte condannata al pagamento delle spese processuali non ha interesse a impugnare il provvedimento di distrazione, emesso in favore del difensore dell'altra parte, sia perche, essendo per essa indifferente effettuare il pagamento nelle mani della parte vittoriosa ovvero del suo difensore, il provvedimento riguarda esclusivamente i rapporti intercorrenti tra questi ultimi, sia anche perche il pagamento fatto al difensore ha effetto liberatorio in virtu del provvedimento di distrazione. (Conf. 2968-60 - 2778-60 - 399-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)