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Sez. 1, Sentenza n. 13667 del 22/07/2004 (Rv. 574825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Imparzialità del consulente tecnico - Significato e implicazioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

La terzietà - imparzialità del consulente tecnico d'ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza per l'avvenuta nomina, da parte della corte d'appello nel giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione, di un consulente singolo in luogo di tre periti, richiesti dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)