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Sez. L, Ordinanza n. 30436 del 26/11/2024 (Rv. 672696-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni di invalidità civile - Visita di revisione - Indennità di accompagnamento - Mancata presentazione della specifica domanda amministrativa - Riconoscimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672696-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di provvidenze per gli invalidi civili, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa relativa all'indennità di accompagnamento).

Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)