diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 126 del 1987

Decisione
decisa il 1987-04-07, depositata il 1987-04-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:126
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4196

  • Regione lazio
  • Tasse su concessioni regionali
  • Concessioni relative a riserve di caccia
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata nei confronti di norma, già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui determina nella misura di lire 8.000 per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia). - cfr. S. n. 271/1986.

Norme impugnate

  • art. 4 legge regionale Lazio 28 settembre 1979, n. 79

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio) promossi con cinque ordinanze emesse il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma ed iscritte ai nn. da 795 a 799 del Registro Ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1° s.s. dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n 79 - nella parte in cui determina nella misura di lire 8.000 per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia - in quanto, avendo superato i limiti massimi d'imposizione consentiti dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 e dalla l. 23 novembre 1979, n. 594, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost.;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua, con sentenza n. 271 del 1986;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 1° marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze