Sez. 3, Sentenza n. 2600 del 04/07/1975 (Rv. 376550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - DOMANDA CONTRO PIU PERSONE - CONTRASTO SOLTANTO TRA I CONVENUTI - APPELLO PRINCIPALE DI QUESTI CONDANNATI - DEVOLUZIONE DELLA INTERA CONTROVERSIA - APPELLO INCIDENTALE DELL'ATTORE - INAMMISSIBILITA - DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA RESPONSABILITA DEI CONVENUTI - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - DOMANDA CONTRO PIU PERSONE - CONTRASTO SOLTANTO TRA I CONVENUTI - APPELLO PRINCIPALE DI QUESTI CONDANNATI - DEVOLUZIONE DELLA INTERA CONTROVERSIA - APPELLO INCIDENTALE DELL'ATTORE - INAMMISSIBILITA - DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA RESPONSABILITA DEI CONVENUTI - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di domanda proposta contro piu persone, cumulativamente o alternativamente tra esse, il contrasto non si pone solo tra attore e convenuti, ma anche tra gli stessi convenuti, e talvolta unicamente tra essi, ove non sia contestata la pretesa dell'attore e si discuta soltanto quale dei convenuti sia tenuto a soddisfarla. In tal caso, l'appello proposto dai convenuti, condannati, ripropone la questione controversa nella sua integrita nei confronti di tutti i soggetti del rapporto processuale, in quanto dal riesame della posizione dei singoli convenuti deriva necessariamente la decisione sulla responsabilita di ciascuno di essi. Pertanto, la proposizione del gravame, da parte dei convenuti soccombenti, impedisce la formazione di un giudicato preclusivo sull'unitaria e complessa questione, e non occorre, per evitarlo, alcuna impugnazione da parte dell'attore che ha ottenuto l'accoglimento della domanda avanzata. Ne puo parlarsi di ultrapetizione da parte del giudice di appello che, avendo escluso la responsabilita di uno dei convenuti, condannato nel giudizio di primo grado, determini in misura maggiore quella dell'altro, in quanto il vizio di ultrapetizione sussiste solamente quando il giudice attribuisca ad una parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto, e non puo quindi ravvisarsi ove il giudice di appello confermi la responsabilita solidale di piu convenuti nei confronti dell'attore, e determini in misura diversa la responsabilita degli stessi nei rapporti interni, poiche a tale statuizione rimane estraneo ed indifferente l'attore, cui viene attribuito solamente il bene richiesto e gia riconosciutogli nel giudizio di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)