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Sez. 1, Sentenza n. 218 del 16/01/1995 Cc. (dep. 24/03/1995) Rv. 200575 - 01

Competenza - Conflitti - In genere | Fra collegio per i reati ministeriali ed altro organo giurisdizionale - Duplice natura del detto collegio, quale organo investito dei poteri del pubblico ministero nelle indagini preliminari e, eccezionalmente, anche di quelli del G.I.P. - Ammissibilità del conflitto solo quando si verifichi detta seconda ipotesi.
Stato
decisa il 1995-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200575-01

Competenza - Conflitti - In genere

Posta la duplice natura legislativamente attribuita al collegio per i reati ministeriali di cui all'art. 7 della legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 - essendo previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1989 n. 219 che il detto collegio operi normalmente con i poteri che spettano al pubblico ministero nelle indagini preliminari, salva la possibilità, in via eccezionale, di avvalersi anche di quelli spettanti al giudice per le indagini preliminari - ai fini della verifica in ordine alla ammissibilità o meno di un conflitto ex art. 28 cod. proc. pen. fra il detto organo ed altro organo investito di ordinarie funzioni giurisdizionali occorre distinguere, sulla base degli atti posti in essere, se esso abbia agito con i poteri del pubblico ministero ovvero con quelli del giudice per le indagini preliminari, giacché solo in tale ultima ipotesi il conflitto, secondo le regole generali, potrà essere riguardato come ammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge 05/06/1989 num. 219 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)