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Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali

Testo in vigore al

Art. 25 Servizi e titoli equipollenti

1. I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali.

2. A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.

Art. 26 Servizi e titoli equiparabili

1. Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.

2. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.

Capo IV. Doveri - responsabilita' - diritti

Art. 27 Doveri, incompatibilita' e cumulo di impieghi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri, incompatibilita' e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il dipendente non puo' esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale.

3. I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonche', all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso.

4. Analogo obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonche' al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle leggi regionali.

5. Il dipendente e' tenuto a fissare la propria residenza nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale presso la quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Puo' essere peraltro autorizzato a risiedere in localita' diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e sempreche' sia assicurato il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

6. Dell'autorizzazione e' data comunicazione scritta all'interessato.

7. Per le zone a popolazione sparsa puo' essere prescritto l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonche' il personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di servizio.

Art. 28 Responsabilita'

1. In materia di responsabilita', ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le unita' sanitarie locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attivita', senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

Art. 29 Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale

1. Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.

2. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.

3. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico.

4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.

5. Qualora un posto cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso in piu' posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione.

6. All'assegnazione provvede l'unita' sanitaria locale di appartenenza.

7. In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza o presso altra unita' sanitaria locale della regione.

8. All'assegnazione del posto vacante presso l'unita' sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di un posto vacante presso altra unita' sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione puo' disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione.

9. provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.

Art. 30 Trattamento economico

1. Il personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali, disciplinato dal presente decreto, costituisce un apposito comparto di contrattazione collettiva.

2. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate e' costituita secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico per il suddetto personale sono stabiliti con il richiamato accordo nazionale unico, con l'osservanza del principio della perequazione retributiva, fermo restando che la collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e posizioni di cui all'allegato 1, nonche' la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini funzionali.

Art. 31 Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati

1. Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unita' sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle universita', e' corrisposta una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianita'; analoga integrazione e' corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennita' previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

2. Le somme necessarie per la corresponsione della indennita' di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalita' previste dalle convenzioni, dalle regioni alle universita', su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

3. Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

4. Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sara' stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unita' sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennita' di cui al primo comma.1

Art. 32 Orari e turni di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, e' stabilita sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine, l'orario settimanale puo' essere distribuito anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.

2. Il servizio ospedaliero e' assicurato con la presenza del necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.

3. Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonche' nei giorni festivi.

4. Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessita' di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.

5. La vigilanza sull'osservanza dell'orario e' esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti dell'unita' sanitaria locale.

6. La determinazione, in concreto, la distribuzione e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale unico.

Art. 33 Riposo settimanale

1. Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

2. Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente debba prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico.

Art. 34 Lavoro straordinario

1. Il dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, e' tenuto a prestare servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi - nei tempi e con le modalita' stabiliti, in attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti fissati dall'accordo nazionale unico.

Art. 35 Rapporto di lavoro del personale medico

1. Il rapporto di lavoro del personale medico puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.

2. Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:

  1. a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

  2. b) la totale disponibilita' per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

  3. c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;

  4. d) il diritto all'esercizio dell'attivita' libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale, sulla base di norme regionali;

  5. e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;

  6. f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive e tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno e' concesso a domanda. Del pari a domanda e' concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

4. Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.

5. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:

  1. a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;

  2. b) la totale disponibilita', entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;

  3. c) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della unita' sanitaria locale stessa, ne' sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti previsti dalla legge regionale;

  4. d) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui allo art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

6. L'attivita' libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'.

7. L'attivita' libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata:

  1. a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e' comprensiva dei servizi connessi;

  2. b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalita' organizzative stabilite dall'unita' sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.

8. Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale e per le attivita' di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalita' di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.

9. Le regioni, qualora le unita' sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attivita' professionale all'interno delle proprie strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilita' organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attivita' professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata da apposite convenzioni che le unita' sanitarie locali dovranno stipulare in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

11. Per i medici universitari, in considerazione delle altre attivita' rientranti nel loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.

12. L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, e' globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.

13. L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato.

Art. 36 Attivita' libero-professionale del personale veterinario

1. Il personale veterinario ha la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unita' sanitaria locale stessa, ne' incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti, previsti dalla legge regionale.

2. Il personale puo' altresi' svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attivita' consultive e tecniche richieste da terzi all'unita' sanitaria locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.

Art. 37 Congedo ordinario

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito. La sua durata e le modalita' della relativa fruizione sono disciplinate nello accordo nazionale unico.

Art. 38 Congedo straordinario

1. Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi straordinari.

2. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' il trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono regolati nell'accordo nazionale unico.

Art. 39 Trasferimenti nell'ambito dell'unita' sanitaria locale

1. Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, puo' disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unita' sanitaria locale.

2. I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.

3. I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.

4. La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 40 Trasferimenti ad altra unita' sanitaria locale

1. Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.

2. Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unita' sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.

3. I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformita' ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza.

4. Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.

Art. 41 Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale

1. Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unita' sanitaria locale della regione
esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.

2. Le regioni, prima di procedere alla assegnazione alle unita'
sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unita' sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con la indicazione dei posti da conferire.

3. I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

4. Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come per i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12.

5. Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente.

Art. 42 Trasferimenti interregionali

1. La mobilita', sul piano nazionale, del personale delle unita' sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, e' disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti criteri generali:

  1. 1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale e' consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;

  2. 2) il trasferimento puo' aver luogo solo per l'esercizio presso l'unita' sanitaria locale di destinazione, di attivita' proprie del profilo rivestito presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza;

  3. 3) il trasferimento e' condizionato all'assenso dell'interessato.

2. Allo scopo di favorire la mobilita' del personale puo' essere
prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al personale trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento, della indennita' di missione per un periodo non superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.

3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento.

4. Il trattamento economico di trasferimento e' disciplinato in conformita' a quanto in materia e' previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 43 Missioni

1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, puo' essere inviato dalla regione o dalla unita' sanitaria locale in missione presso localita' diverse da quella in cui presta servizio.

2. Le modalita' della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformita' a quanto in materia e' previsto per gli impiegati civili dello Stato.

3. Gli oneri sono a carico della unita' sanitaria locale nell'interesse della quale e' resa la prestazione.

Art. 44 Comando per esigenze di servizio

1. Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' ·disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' sanitarie locali interessate, sentito il dipendente.

2. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare servizio.

3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.

4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti.

5. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali.

6. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.

Art. 45 Attivita' didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico

1. Il personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale puo', a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreche' compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

2. Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati alla attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

3. Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione.

4. Lo stesso comitato puo' richiedere periodiche relazioni sull'attivita' svolta dagli incaricati.

5. Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma puo' chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.

6. Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale competente.

7. Per il periodo di comando, che non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianita' di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.

8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato e' corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.