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Sez. 5, Sentenza n. 71 del 18/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119762 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119762-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 520 cod proc pen dispone che se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti, puo disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento. Pertanto, non tutti i fatti esposti dall'imputato devono formare oggetto di indagine e di esame, ma la prova offerta deve, di per se, apparire necessariamente utile per l'accertamento della verita se tale non e, non si giustifica la ragione del suo ingresso, e, quindi, non puo costituire valido titolo per ottenere l'anzidetta rinnovazione. Comunque l'Esercizio della facolta, discrezionale, riconosciuta al giudice di appello di ordinare la rinnovazione del dibattimento, non puo essere sindacata in Sede di legittimita, quando ne sia stata data logica e congrua motivazione. (V 114039, 115860, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)