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Sez. 1, Sentenza n. 1958 del 02/02/2016 (Rv. 638479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Ricorso proposto contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Successive notificazioni del ricorso alla stessa parte - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

L'art. 369, comma 1, c.p.c., secondo il quale il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, va interpretato nel senso che "ultima notifica" è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)