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Sez. T, Ordinanza n. 9131 del 07/04/2025 (Rv. 675656-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675656-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa - consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili -, l'atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, non essendo tenuta l'Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata

antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una s.r.l., la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità delle circostanze addotte dall'Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell'operazione di finanziamento a fronte delle proprie esigenze sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori).

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)