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Sez. 1, Sentenza n. 5611 del 18/04/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164842 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - DI COSE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA LEGGE - NULLITÀ DELL'ATTO RICOGNITIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164842-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - DI COSE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA LEGGE - NULLITÀ DELL'ATTO RICOGNITIVO - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 361 cod. proc. pen. per la ricognizione di cose non produce la nullità dell'atto ricognitivo ma ha il solo effetto di non consentire al giudice di attribuire all'atto medesimo il valore probatorio che, invece, gli conferisce il mezzo istruttorio assunto secondo le modalità stabilite nell'ordinamento processuale penale. Peraltro, trattandosi di un'operazione di mero accertamento, il giudice, in base al principio del libero convincimento, può utilizzare il contenuto ai fini della decisione, procedendo alla verifica della sua consistenza indiziante ed alla valutazione della sua attendibilità in relazione alle altre risultanze di causa. (V mass n 114564; (V mass n 150561; (V mass n 130327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)