Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 10/07/1975 (Rv. 376703 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ACCERTAMENTO (AZIONE DI) - DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA ESCLUSIVO PRETESO DAL CONVENUTO - AZIONE REALE IMMOBILIARE - CONFIGURABILITA - SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DEL CONVENUTO - SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - ULTERIORE DOMANDA DELL'ATTORE DI CONDANNA AL RIPRISTINO E AL RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - ACCERTAMENTO (AZIONE DI) - DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO DI PROPRIETA ESCLUSIVO PRETESO DAL CONVENUTO - AZIONE REALE IMMOBILIARE - CONFIGURABILITA - SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DEL CONVENUTO - SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - ULTERIORE DOMANDA DELL'ATTORE DI CONDANNA AL RIPRISTINO E AL RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*
La domanda tendente ad ottenere, riguardo a beni immobili, lo accertamento negativo del diritto di proprieta esclusiva preteso dal convenuto, per essere i beni medesimi oggetto di comproprieta, configura un'Azione reale immobiliare, in ordine alla quale, in caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del convenuto, non si determina alcuno spostamento di Competenza in favore del tribunale fallimentare, a nulla rilevando che l'attore abbia anche chiesto, come conseguenza di detto accertamento, la condanna del convenuto a lavori di ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)