Sez. 1, Sentenza n. 21441 del 21/02/2001 Cc. (dep. 25/05/2001) Rv. 219023 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Domanda di oblazione - Rigetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la domanda di oblazione ai sensi dell'art. 141, comma 4, delle norme di attuazione del cod. proc. pen. in quanto nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto preclusivo della riproposizione della istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)