Sez. 1, Sentenza n. 16 del 03/01/1998 (Rv. 511301 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - IN GENERE | Esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita - Consultazione del comitato dei creditori - Parere richiesto separatamente a ciascun componente con avvertenza della corrispondenza della mancata risposta entro un dato termine a parere favorevole - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - IN GENERE
Ai fini dell'osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 146 legge fall. di sentire il comitato dei creditori per promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita, non è necessario che il parere di tale organo venga espresso con il metodo collegiale, potendo esso risultare anche da separate dichiarazioni dei singoli componenti ed eventualmente manifestarsi anche col silenzio, nel caso in cui la richiesta di parere sia stata formulata a ciascun componente del comitato con l'avvertenza che la mancata manifestazione del parere entro un termine stabilito sarà considerata come parere favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)